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Estate

LA SKI AREA

La Ski Area leMelette è sinonimo di Emozioni Senza Fine, meta perfetta per famiglie, sportivi e per tutti coloro che amano la natura, la montagna e la vita all’aria aperta. Si trova tra i 1400 e i 1750 metri s.l.m in località le Melette a Gallio sull’Altopiano di Asiago in provincia di Vicenza. Il comprensorio è dotato di 25 Km di piste panoramiche che si affacciano, da una parte, sulla Piana di Marcesina donandoci, nelle giornate di sole, di una vista fantastica. Rinata a nuova vita due anni fa, la Ski Area è stata totalmente rinnovata.

Aggiornamento Ski Area:
tutte le piste aperte, tutte le seggiovie aperte
e aperti i due campi scuola.

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Orari apertura impianti:

Dal Lunedì al Venerdì
09.00 – 16.30

Sabato, Domenica e Festivi
08.30 – 16.30

 

 

REGOLE DELLO SCIATORE FISI

REGOLE DELLO SCIATORE FIS

 

  • RISPETTO PER GLI ALTRI
    Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

  • PADRONANZA DELLA VELOCITA’ E DEL COMPORTAMENTO
    Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguato alle proprie capacità nonché alle condizioni generali del tempo.

  • SCELTA DELLA DIREZIONE
    Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

  • SORPASSO
    Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

  • ATTRAVERSAMENTO INCROCIO
    Lo sciatore, che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

  • SOSTA
    Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità sulle piste e specialmente nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve liberare la pista al più presto possibile.

  • SALITA
    Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che discende ai piedi della pista.

  • RISPETTO DELLA SEGNALETICA
    Tutti gli sciatori debbono rispettare la segnaletica delle piste

  • IN CASO DI INCIDENTE
    Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente

  • IDENTIFICAZIONE
    Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a fornire le proprie generalità.

  • ATTREZZATURA IMPIANTI obbligo di dare la precedenza ai mezzi meccanici di soccorso e manutenzione

  • OBBLIGO DEL CASCO PROTETTIVO nella pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo a tutti l’uso del casco protettivo certificato

 

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI DI FUNIVIE BIFUNE A MOTO A VA E VIENI / FUNICOLARI

  1. I viaggiatori devono comportarsi in modo tale che non venga pregiudicata la sicurezza dell’esercizio e dei passeggeri così come che non venga turbata la regolarità e lo svolgimento dell’esercizio. Essi devono rispettare i rilevanti divieti, istruzioni ed avvisi, di norma esposti su cartelli segnaletici, e seguire le disposizioni del personale addetto all’impianto ai fini del regolare svolgimento dell’esercizio e perché si evitino incidenti. 

  2. Nel caso in cui portino con sé bagagli, cose o attrezzature, i viaggiatori devono anche garantirne la custodia. 

  3. I viaggiatori, per servirsi dell’impianto, devono munirsi dei titoli di viaggio da esibire al personale su richiesta. 

  4. I viaggiatori che all’imbarco e allo sbarco desiderino aiuto, devono comunicarlo esplicitamente al personale addetto all’impianto. 

5) I viaggiatori con mobilità ridotta o con disabilità devono comunicare esplicitamente al personale addetto all’impianto le eventuali particolari esigenze per l’imbarco e lo sbarco e concordare eventuali particolari modalità di trasporto. 

6) All’imbarco i viaggiatori devono accedere ai veicoli in modo regolato ed ordinato secondo la capacità della vettura e all’arrivo abbandonare prontamente la banchina di sbarco nella direzione indicata. 

7) Se durante la corsa l’impianto viene fermato, i viaggiatori devono rimanere calmi ed attendere le indicazioni del personale addetto all’impianto. In caso di evacuazione, i passeggeri devono seguire inoltre le indicazioni degli addetti alle operazioni di evacuazione, astenendosi da ogni iniziativa personale. 

8) Il personale addetto all’impianto può precludere il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza del pubblico esercizio. In linea generale il trasporto di oggetti è ammesso solo se lo spazio lo permette e se la sicurezza delle persone e dell’impianto non è compromessa in ragione della stabilità, del peso, dell’ingombro e della pericolosità e se il trasporto non costituisce pericolo. 

9) I viaggiatori devono rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla l.r. n. 2/2009.

10) I viaggiatori e gli sciatori devono tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a sé stessi o agli altri.

11) Per gli impianti seggioviari è necessario: a) mantenere sul veicolo la posizione corretta, utilizzando il poggia sci quando presente; b) eventuali attrezzi sportivi non attaccati ai piedi, se ammessi al trasporto, ed altri oggetti (zaini, bagagli, borse ecc.) devono essere posizionati in modo che ne venga evitata la caduta; c) non scendere dai veicoli in assenza di diverse indicazioni da parte del personale operativo; e) aprire la barra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell’apposito cartello posto in prossimità della stazione di arrivo; f) all’arrivo, discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato;

12) Il trasporto degli animali è consentito solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l’animale in sicurezza. I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità propria e di terzi. Resta a carico del proprietario dell’animale la responsabilità per qualunque danno a persone, cose o all’impianto funiviario che potrebbe verificarsi nel corso del trasporto. Circa il trasporto di cani vige l’obbligo di guinzaglio e museruola o trasportino. I proprietari di cani aggressivi devono segnalarli in modo esplicito al personale addetto all’impianto. Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto, il trasporto di animali può essere regolato dall’esercente in modo più dettagliato. 

12) Ai viaggiatori è vietato: a) salire in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche (per es. sotto effetto di alcool o droghe) oppure non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali ovvero in assenza del personale addetto, accedere alle banchine di imbarco, e, in particolare, avvicinarsi o salire sul veicolo b) accedere all’impianto se, per il loro stato o per il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria, degli altri viaggiatori o di terzi, disturbare i viaggiatori e turbare l’ordine pubblico; c) trasportare materiali pericolosi (per es. materiali con pericolo di esplosione, incendio o tossicità, “air bag antivalanga” attivati); d) accedere a zone non a loro dedicate nelle stazioni; e) fumare nelle stazioni e nelle vetture; f)  provocare oscillazioni dei veicoli; g) durante il tragitto, non mantenere una posizione corretta nei veicoli; h) ostacolare la chiusura delle porte di vettura o forzarne l’apertura dall’interno; i) azionare i pulsanti di arresto, salvo in caso di evidente necessità; j) far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo; k) danneggiare i veicoli 

13) I viaggiatori che non osservino le disposizioni qui indicate saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati agli altri viaggiatori oppure a terzi e all’impianto. 

14) Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati sulle seggiovie debbono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età. I responsabili dei bambini che devono essere accompagnati, ovvero le persone alle quali i responsabili li hanno affidati, anche informalmente, (per. es.: maestri di sci, guide alpine, amici ecc.), devono preliminarmente valutare l’attitudine dei bambini ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere, anche in caso di arresto. In caso di gruppi organizzati, i responsabili dei bambini che devono essere accompagnati ovvero le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti nella zona di accesso all’impianto prima di posizionarsi al cancelletto, e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato. Gli accompagnatori sono coloro che, all’atto dell’imbarco, hanno accettato di accompagnare i bambini. Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano attuando una scrupolosa vigilanza per quanto riguarda la movimentazione della barra di chiusura all’imbarco ed allo sbarco.

15) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il pubblico esercizio devono essere inviati  all’Organo di sorveglianza, con l’indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito All’Ufficio Funivie della Regione Veneto, Palazzo Linetti – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia VE, con l’indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito. 

16) I trasgressori delle presenti disposizioni, la cui inosservanza possa arrecare pregiudizio all’incolumità dei viaggiatori e del personale addetto all’impianto o rechi danno all’ impianto a fune, saranno deferiti all’autorità giudiziaria qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dal C.P.

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